Giovedì 31 ottobre 2019 scade il primo termine previsto per comunicare all’Agenzia delle Entrate, da parte di quei soggetti che “facilitano” le transazioni online, alcune informazioni circa le operazioni effettuate.
Vediamo sinteticamente gli oneri stabiliti dalla nuova normativa.
Di cosa si tratta
Il “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019), all’art. 13, ha introdotto un nuovo adempimento a carico di quei soggetti che gestiscono in via diretta le piattaforme per la compravendita in rete di beni per un determinato numero di propri clienti.
Per ciascuno di essi, infatti, è necessario far pervenire periodicamente la dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unita’ vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unita’ vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Chi se ne deve occupare
La norma pone tale onere a carico del cosiddetto “soggetto passivo”, ovvero colui il quale “facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea”.
Col verbo “facilitare”, in particolare, si intende l’utilizzo di un sistema virtuale (e-store o altri mezzi analoghi) che consenta di stabilire un contatto telematico tra acquirente e venditore per effettuare una transazione a distanza.
Il soggetto passivo, pertanto, è figura ben distinta dalla persona fisica e/o giuridica che, nell’esercizio dell’attività commerciale, effettua la vendita di beni a distanza (cosiddetto “fornitore”).
Sotto il profilo della responsabilità per l’inoltro di tale comunicazione all’Erario, sarà dunque opportuno per prima cosa andare ad individuare i rispettivi ambiti di competenza tra chi progetta e gestisce l’eCommerce che permette la compravendita dei beni e chi, invece, si occupa dell’amministrazione dell’impresa venditrice e cura dunque la cessione dei prodotti.
Come si effettua
La comunicazione va effettuata attraverso i servizi telematici Entratel / Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze
Detto che il primo adempimento scade domani, 31 ottobre, le successive dichiarazioni andranno presentate per ciascun trimestre dell’anno solare.
Cosa succede se ometto di fare la dichiarazione, o se mi accorgo che è errata?
La mancata trasmissione della dichiarazione nei modi e nei termini previsti comporta che il soggetto passivo viene considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza.
In caso, invece, di omissioni od errori nella trasmissione, i soggetti passivi potranno trasmettere entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione, una nuova dichiarazione che andrà a sostituire la precedente.
Per ogni chiarimento e/o approfondimento a riguardo, si rimanda alle regole operative ed interpretative rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (Protocollo n. 660061 del 31.07.2019).
Avv. Davide Berardelli