Notizie

Il blogger risponde penalmente per contenuti diffamatori sul proprio sito?

Il blogger risponde penalmente per contenuti diffamatori sul proprio sito?

La Cassazione dice la sua

Un’interessante sentenza della Corte di Cassazione (numero 12546 del 08.11.2018, depositata lo scorso 20 marzo) interviene su un tema di stretta attualità nell’epoca del Web 2.0 e dei social, ovvero se sussista o meno la responsabilità penale in capo al titolare di un blog per commenti diffamatori pubblicati sia dal gestore medesimo, che da parte di utenti terzi.

Premessa

Il delitto di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale italiano, secondo il quale “Chiunque (…) comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro”.

I requisiti per configurare tale reato sono dunque i seguenti:

  • Comunicazione tra almeno due persone;
  • Assenza della persona offesa (in caso contrario, si profilerebbe il diverso delitto di ingiuria);
  • Offesa all’onore ed al decoro di quest’ultima;

L’autore soggiace poi ad un aggravio di pena, ai sensi del terzo comma della norma in esame, “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

La vicenda

Ciò premesso, il caso portato all’attenzione della Cassazione riguarda due diverse ipotesi di diffamazione aggravata a carico del blogger-imputato, ovvero:

  1. Pubblicazione sul blog di espressioni offensive nei confronti della persona offesa da parte dello stesso blogger;
  2. Mancata rimozione da parte del gestore di successivi commenti diffamatori postati da utenti anonimi.
Il blogger risponde penalmente per contenuti diffamatori sul proprio sito? La Cassazione dice la sua

La decisione

Ciò premesso, i Giudici affrontano nell’ordine le due condotte ascritte al blogger.

Per quanto concerne la prima (post diffamatorio pubblicato direttamente dal blogger), viene ritenuta incontroversa la responsabilità penale dell’autore dell’articolo offensivo, tenuto conto della facilità con cui al giorno d’oggi veicolano i contenuti sul web, e della facilità per chiunque di avere accesso alla rete con qualsiasi supporto informatico, richiamando a supporto alcuni precedenti giurisprudenziali per offese postate attraverso Facebook.

Più articolato è l’iter logico seguito dai Magistrati circa il secondo capo di imputazione (responsabilità per commenti denigratori rilasciati da altri utenti sul sito), per il quale prima di giungere alla decisione si è reso necessario approfondire il ruolo del blogger, lo scopo che sta alla base delle sue pubblicazioni e le responsabilità connesse.

La Corte, innanzitutto, evidenzia come la figura del blogger, a differenza ad esempio del provider, non fornisca alcun servizio internet, limitandosi a mettere a disposizione una piattaforma virtuale, su cui gli utenti possano interagire; pertanto a carico dell’amministratore di blog non grava un obbligo giuridico di controllo ex ante delle informazioni pubblicate, bensì soltanto un dovere ex post di rimozione dei contenuti lesivi di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

Chiarito tale aspetto, la Cassazione giunge ad affermare quanto segue “Se — come è accaduto nella specie- il gestore del sito apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere tali contenuti, finisce per farli propri e quindi per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell’aver consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l’ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie.

Non va in proposito dimenticato che è sempre il gestore del blog a permettere, avendolo in tal senso configurato il suo diario virtuale, che ai suoi post possano seguire i commenti dei lettori. D’altronde, come si è già detto, nel caso in esame è stato proprio [IL BLOGGER] a dare l’input, con il suo commento denigratorio alla lettera pubblicata sul suo blog, all’intervento da parte di terzi sul contenuto di tale lettera, utilizzando espressioni pesantemente denigratorie del suo autore. E’ del tutto evidente, allora, che [IL BLOGGER] è venuto tempestivamente a conoscenza di quei contenuti offensivi pubblicati sul suo diario e, non rimuovendoli, li ha ulteriormente divulgati, così come peraltro correttamente ascrittogli nella seconda parte della imputazione ascrittagli, addebitandogli l’inserimento nel proprio blog dei commenti dei terzi.”

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte rigettava il ricorso promosso dal blogger confermando la pena irrogata in secondo grado per entrambi i capi di imputazione lui ascritti.

Avv. Davide Berardelli

Orari ufficio

solo su appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 18:00